L’Ordinanza di Regione Lombardia (clicca qui) al punto a.6 recita che “restano aperte le edicole, le farmacie e le parafarmacie … deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4)” dell’Ordinanza.

È evidente che mentre per la verifica della limitazione degli accessi è previsto un obbligo, la misurazione della temperatura è una raccomandazione.

Si è comunicato a Regione Lombardia che, salvo diverse disposizioni regionali, nelle farmacie:

- si limiteranno gli accessi a più di un familiare, solo se il vincolo parentale risulterà palese;

- non si rileverà la temperatura dell’utenza, perché è necessario mantenere la distanza di sicurezza e i termometri a contatto o a scansione sono irreperibili.

Il punto a.6 prevede altresì che “sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati”; a scanso di equivoci, devono essere rimossi eventuali bevande e alimenti dai distributori automatici delle farmacie, ma possono rimanere attive le vending machine per gli altri prodotti (es. profilattici).

Il punto a.3 dell’Ordinanza prevede che “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività̀ lavorativa”.

Si è comunicato, inoltre, a Regione Lombardia che:

- i farmacisti e i collaboratori dovranno misurarsi la temperatura corporea a casa, prima di recarsi al lavoro e, all’arrivo in farmacia, autocertificheranno di avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C, compilando il modello allegato (clicca qui);

- i Titolari/Direttori devono conservare le autocertificazioni.

Si ricorda che questa disposizione si aggiunge a quanto già stabilito dai precedenti provvedimenti relativamente alla responsabilità del Titolare/Direttore, in quanto datore di lavoro, in merito all’obbligo di assicurare ai dipendenti la necessaria sicurezza nell’esercizio dell’attività lavorativa.

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