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Il 31 dicembre 2025 scade il triennio formativo in corso 2023-2025, periodo entro il quale ogni farmacista deve adempiere all’obbligo di 150 crediti formativi previsti dal Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), al netto di esoneri, esenzioni e bonus individuali.

Nel ricordare che la formazione costituisce, oltre che obbligo giuridico, un requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in quanto presupposto per garantire la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni erogate a tutela della salute dei cittadini, si richiama l’attenzione su due importanti aspetti in materia di ECM, inerenti alle attività di autoformazione ai fini dell’acquisizione dei crediti e alle conseguenze derivanti dall’inadempienza dell’obbligo formativo, con particolare riferimento all’efficacia delle polizze di Responsabilità Civile professionale.

Come indicato nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, aggiornato a marzo 2024, che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM (clicca qui), non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni; tuttavia è previsto che il professionista maturi almeno il 40% del totale dei crediti del triennio mediante la partecipazione a eventi formativi erogati da provider accreditati.

Per completare il 60% dell’obbligo formativo, è possibile ottenere crediti anche attraverso:

  • attività di docenza/moderazione/responsabile scientifico in eventi accreditati ECM;
  • attività di formazione individuale, cioè non erogate da provider ECM, che possono consistere in: ricerca scientifica, tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero, autoformazione.


Autoformazione: come acquisire i crediti formativi

Si ricorda, innanzitutto, che i crediti riconoscibili per l’autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo. Rientrano in questa tipologia di attività:

  • la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi e Albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
  • l’attività di studio finalizzata alla docenza in Master universitari, Corsi di alta formazione, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione;
  • ulteriori attività di autoformazione individuate dalla Federazione degli Ordini e approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), tra le quali figurano, a titolo esemplificativo: la partecipazione alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale; l’adesione a iniziative di aggiornamento professionale promosse dalla FOFI (per esempio: FarmacistaPiù), dall’Ordine territoriale, da Associazioni professionali, Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (es. Fondazione Cannavò, SIFAP, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO, UTIFAR); l’adesione a attività di volontariato svolte dai farmacisti come quelle promosse da Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile; la lettura di pubblicazioni ufficiali della FOFI (per esempio: “Il Farmacista”, online e cartaceo); ogni attività svolta nell’ambito della farmacovigilanza e dispositivo-vigilanza; le prestazioni professionali svolte nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia, finalizzate, per esempio, all’attivazione del FSE, all’arruolamento e presa in carico dei pazienti cronici, al monitoraggio dell’aderenza terapeutica, all’erogazione dei servizi di telemedicina; la partecipazione ad attività di screening, azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, promosse/patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche; le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti (clicca qui per visualizzare l’elenco completo).

I crediti ECM per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato (1 credito per ogni ora di autoformazione). Per ottenere il riconoscimento dei crediti occorre inserire autonomamente apposita istanza sul sito del COGEAPS, nella sezione specifica della pagina personale, accessibile con SPID o CIE (clicca qui).


Responsabilità Civile del farmacista: obbligo di polizza assicurativa per colpa grave e copertura subordinata al conseguimento 70% dei crediti del triennio formativo

L’attuale triennio formativo 2023-2025 ha visto l’introduzione di un’importante novità che riguarda la copertura assicurativa per Responsabilità Civile del farmacista: infatti, a partire dal 2026, l'efficacia delle polizze assicurative, obbligatorie per legge, sarà condizionata all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale nel triennio precedente.

Si ricorda che in base a quanto stabilito dalla Legge n.24/2017 in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (cd. Legge Gelli-Bianco) e dal decreto 15 dicembre 2023, n.232 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le strutture sanitarie pubbliche e private, pertanto anche le farmacie, sono tenute alla copertura assicurativa per danni cagionati dal personale per colpa lieve, mentre il farmacista (sia questi dipendente e/o titolare di partita IVA, oppure dipendente del Servizio Sanitario Nazionale) deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura, in aggiunta a quella per colpa lieve. Il farmacista può essere garantito da idonea copertura assicurativa acquistando direttamente la polizza sul mercato assicurativo, oppure aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.

Si invitano i colleghi a controllare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l’esatto perimetro di copertura delle stesse, nonché a verificare il proprio obbligo formativo sul sito del COGEAPS.

Si segnala, infine, che la FOFI, in qualità di provider, ha messo a disposizione un’ampia offerta formativa gratuita, realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, per consentire ai farmacisti di adempiere all’obbligo ECM. Ad oggi, sono attivi 13 corsi, per un totale di circa 85 crediti, fruibili online sulla piattaforma federale FadFofi (clicca qui).

Per ogni ulteriore approfondimento in materia di formazione ECM si rimanda alla sezione dedicata sul sito dell’Ordine (clicca qui).