La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'acquisizione dei crediti da imputare al precedente triennio 2020-2022, purché i corsi abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31/12/2023. Lo spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. è consentito fino al 30 giugno 2024. A questo link il testo della delibera della CNFC.

Il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (clicca qui), entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM, rimane il testo di riferimento e che è importante leggere con attenzione, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario è personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni. Sul sito della Federazione Ordini Farmacisti Italiani è pubblicata la "Guida Pratica alla formazione continua del farmacista" (clicca qui) che illustra i contenuti del Manuale.

Qui di seguito trovate una serie di domande e risposte che vi aiuteranno a comprendere e applicare le regole dell’ECM.

Quanti crediti ECM bisogna maturare nel triennio 2023-2025 e ci sono limiti nell’acquisizione?

L’obbligo formativo è triennale e, per il triennio 2023-2025, è pari a 150 crediti formativi, esclusi i bonus individuali applicati automaticamente dal Cogeaps che riducono il numero di crediti ECM da maturare entro il 31 dicembre 2025.

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.

È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:

  • Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

Che cos’è la formazione individuale e cosa si intende per autoformazione?

La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.
I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.

L'attività di autoformazione, che non può superare il 20% del debito formativo triennale, consiste nell'utilizzo di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione preparati e distribuiti da provider accreditati, oppure nella lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie censiti nelle banche dati internazionali Scopus (clicca qui) e Web of Science/Web of Knowledge (clicca qui). Inoltre, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha individuato, come indicato nel capitolo 3 del "Manuale", ulteriori tipologie di autoformazione, il cui elenco esemplificativo è disponibile a questo link.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM maturati con la formazione individuale e l'autoformazione deve essere inserita autonomamente da ognuno nella sezione apposita della pagina personale del sito del Cogeaps, accessibile con SPID o CIE. 

Quando inizia l’obbligo di acquisire crediti ECM?

Per gli iscritti all’Ordine dei farmacisti, l’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.
Eventuali crediti formativi maturati nell'anno di prima iscrizione  NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Sono previste riduzioni del numero di crediti ECM da maturare nel triennio?

Per il triennio 2023-2025 la CNFC, non ha indicato eventuali ulteriori possibili diminuzioni dell'obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per i trienni precedenti.

Per il triennio 2023-2025 la CNFC riconosce le seguenti riduzioni

  • 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-2022 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;
  • 15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-2022 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.

Altre riduzioni sono riconosciute a coloro che hanno partecipato a un dossier formativo di gruppo come, per esempio, quello della Fofi (clicca qui). Nel caso in cui il dossier formativo sia stato completato entro la fine del triennio 2020-2022, verrà riconosciuta una riduzione di 20 crediti ECM nel triennio 2023-2025.

Quali sono i tipi di esonero previsti dalle normative ECM?

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).

L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.

I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.

Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Sono previste esenzioni dall’obbligo di maturare crediti ECM?

L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale.

Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel capitolo 4 del “Manuale” (clicca qui) e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Come è possibile sapere quanti crediti sono stati maturati?

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it.

L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale.

Anche se al termine di un corso residenziale solitamente si riceve subito l’attestato di riconoscimento dei crediti ECM, dal giorno di svolgimento del corso, il provider ha tre mesi di tempo per inviare i dati al Cogeaps e, una volta ricevuti, quei dati vanno verificati. C’è, quindi, la possibilità di un “ritardo” che può anche superare i tre mesi, prima che i crediti siano visibili in banca dati.

Nel caso degli eventi in modalità FAD, i dati relativi alla partecipazione non sono inviati a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da quando il corso ha definitivamente termine. Quindi, se un corso partito a gennaio termina a dicembre e il professionista lo ha concluso, per esempio, in febbraio, deve aspettare la fine dell’anno più i tre mesi per la trasmissione dei dati. Dunque, i crediti maturati possono apparire nella anagrafe Cogeaps anche a più di 15 mesi di distanza dal superamento del corso.

E’ possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2020-2022 o nei trienni precedenti?

Tutti coloro che, nel triennio 2020-2022, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati nel 2023. purché i corsi frequentati abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31/12/2023.
Lo spostamento dei crediti ECM nel portale del Cogeaps è consentito fino al 30 giugno 2024 ed è irreversibile. I crediti trasferiti al triennio 2020-2022 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo per il triennio 2023-2025.

Tutti coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati fino al 2021, purché siano stati acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021
I crediti trasferiti al triennio 2014-2016 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo dei trienni successivi e tale spostamento è irreversibile.

Tutti coloro che, nel triennio 2017-2019, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati per il triennio 2020-2022, purché siano stati acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021
I crediti trasferiti al triennio 2017-2019 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2020-2022 e tale spostamento è irreversibile.

Chiunque desideri “sanare” la propria posizione dovrà effettuare personalmente lo spostamento dei crediti, collegandosi al portale Cogeaps e accedendo con SPID o CIE all’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).

Che cos’è la certificazione triennale ECM?

Ogni professionista sanitario può ottenere un certificato che attesta la regolarità della sua formazione, cioè il completamento dell’obbligo formativo, in riferimento ai trienni stabiliti dalla CNFC.

Il certificato triennale ECM viene rilasciato dall’Ordine di appartenenza e viene emesso solo a seguito della comunicazione all’Ordine da parte del Cogeaps dei dati presenti nella sua anagrafe dei crediti ECM.

Poiché la CNFC ha dato la possibilità di “recuperare” i crediti mancanti del triennio 2020-2022, così come quella dei trienni precedenti, l’emissione dei certificati triennali 2020-2022 (per coloro che non lo hanno già ottenuto), avverrà dopo che il Cogeaps avrà provveduto a trasmettere a tutti gli Ordini i dati necessari, che considereranno anche gli spostamenti di crediti effettuati dai singoli professionisti.

E’ necessario caricare nella propria scheda personale gli attestati dei corsi ECM?

Viste le modalità di scambio di informazioni con la banca dati Cogeaps, tale operazione non è necessaria per l’ottenimento della certificazione triennale ECM.

L’Ordine, una volta acquisiti dal Cogeaps i dati necessari, inserirà automaticamente nelle schede personali degli iscritti i certificati triennali.

Coloro che non dovessero aver soddisfatto, secondo Cogeaps, il fabbisogno formativo, verranno contattati dall’Ordine per integrare le informazioni e ottenere la certificazione triennale.