Con la Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, al fine di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (per esempio le farmacie) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Sui certificati di iscrizione gli Ordini devono apporre la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura deve essere presente anche sui certificati di servizio che non possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni.
La richiesta (e l’accettazione) di certificati costituisce per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d’ufficio.

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IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PUÒ ESSERE SCARICATO TRAMITE LA PROPRIA SCHEDA PERSONALE clicca qui