L’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), diviso in categorie, è istituito presso ogni Tribunale e prevede la presenza di esperti delle discipline specialistiche delle professioni sanitarie, tra cui i farmacisti.

Il 26 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto 109/2023 con il nuovo Regolamento sull’Albo dei CTU, le figure professionali, previste dall’ordinamento, dalle quali il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.

Il provvedimento ha aggiornato i requisiti per l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo che richiedono di essere iscritti presso l’Ordine professionale di appartenenza, essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, possedere una speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse, avere una condotta morale irreprensibile e la residenza anagrafica (o domicilio professionale) nel distretto del Tribunale.

Tra le novità introdotte dal Decreto vi sono i cinque anni di esperienza professionale esercitata in maniera effettiva e continuativa come requisito comprovante la speciale competenza tecnica e l’aggiornamento obbligatorio (ECM nel caso dei farmacisti) per il mantenimento dell'iscrizione. È inoltre introdotta la certificazione UNI come prova alternativa di esperienza e i CTU possono richiedere sospensioni volontarie dall’elenco.

Le domande di iscrizione all’Albo dei CTU possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Per ogni ulteriore approfondimento e per consultare le Categorie dell’Albo e i settori di specializzazione, si rinvia al testo del Regolamento.