Il titolare o direttore della farmacia che ha deciso di accogliere studenti per l’esecuzione del tirocinio curriculare di 900 ore, secondo la convenzione tra Università e Ordine, prima dell’avvio del tirocinio deve accertarsi che lo studente sia in regola con gli obblighi e con le disposizioni del D. Lgs. n.81/2008 sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che, per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, lo studente è equiparato al lavoratore.

In particolare, è sufficiente che il titolare o direttore, prima dell’avvio del tirocinio a cura del tutor, acquisisca dallo studente gli attestati di frequenza del Corso sugli aspetti generali relativi alla sicurezza e prevenzione e di quello sugli aspetti specifici rilasciati da ente competente con indicazione di accreditamento ed autorizzazione.
Non sono valide autocertificazioni rilasciate dallo studente o certificazioni a firma di strutture non appositamente autorizzate e accreditate.

Inoltre, come già da tempo indicato, il tutor deve illustrare allo studente il DVR relativo alla farmacia e predisposto dal suo RSPP, informandolo sui rischi ai quali può essere soggetto, sui rischi specifici presenti nella farmacia e riportati nello stesso DVR e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Dovrà rilasciarne copia e ricevere dallo studente attestazione di ricevuta che custodirà, anche in formato digitale, insieme ai due attestasti dello studente nella documentazione relativa a quel tirocinio.